Assicurazione Ramo Infortuni: FAQ
In questa guida scopriamo tutte le FAQ principali e più richieste relative alla polizza assicurativa Ramo Infortuni.
Nel caso fossi interessato, ti consiglio di leggere l’articolo dedicato alla polizza infortuni. Potrai avere una panoramica completa.
-
Ai fini assicurativi che cos’è un infortunio?
Un infortunio è un evento fortuito che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili che comportino come conseguenza la morte, l’invalidità permanente o l’inabilità temporanea.
Il danno fisico derivante da infortunio può avere come conseguenza l’inabilità temporanea o l’invalidità permanente e compromettere seriamente la possibilità di assolvere ai bisogni economici familiari, sia per incapacità lavorativa che domestica.
Chi non può lavorare o occuparsi della casa, se privo di polizza assicurativa, si troverà in difficoltà economica: per ovviare a questi inconvenienti è bene sottoscrivere una polizza assicurativa.
-
E’ indennizzabile un infortunio conseguente a colpa dell’assicurato?
Un infortunio conseguente a colpa dell’assicurato è indennizzabile in quanto la copertura assicurativa è prestata anche in caso di negligenza del soggetto assicurato.
Sono, infatti, considerati infortuni anche quelli derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza anche gravi, in deroga all’articolo 1900 del Codice civile. Non è coperto il dolo dell’assicurato.
-
Gli infortuni cagionati dall’ubriachezza dell’assicurato sono inclusi? E la tossicodipendenza?
Gli infortuni cagionati dall’ubriachezza dell’assicurato sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa; anche quelli da abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni sono sempre esclusi e non è possibile ricomprenderli con patto speciale.
Per quanto concerne la tossicodipendenza, essa rappresenta un limite soggettivo per l’assicuratore, la sua sopravvenienza in corso di contratto determina la cessazione dell’assicurazione con effetto immediato.
-
L’esclusione della copertura assicurativa per determinati sport si riferisce sono alla circostanza che essi vengano esercitati professionalmente?
No, dato che si riferisce anche a quelle attività sportive pericolose indicate dall’assicuratore sulla polizza sottoscritta.
Sono esclusi gli sport pericolosi come l’automobilismo, motociclismo, paracadutismo, atletica pesante e tutti quelli esercitati a titolo professionistico.
-
Nell’assicurazione infortuni rientrano solo le conseguenze dirette dell’evento infortunio?
Sì, poiché agli effetti dell’indennizzo non si possono considerare le preesistenti concause di lesione e di invalidità. I criteri di indennizzabilità delle polizze infortuni precisano che la Compagnia assicurativa corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio.
Le preesistenti concause di invalidità o di lesione non sono indennizzabili.
-
Cosa si deve intendere per invalidità permanente?
In una polizza infortuni l’invalidità permanente deve essere intesa come la perdita definitiva di tutta o parte della capacità lavorativa.
Si fa riferimento alla capacità generica di lavorare dell’assicurato e non alla capacità di svolgere la propria occupazione abituale.
-
Nelle assicurazioni infortuni come si deve determinare le somme assicurate?
Si fa sempre riferimento ad un valore forfettario predeterminato che rende inapplicabile la regola proporzionale.
Dato che non è possibile attribuire un valore preciso al bene assicurato e cioè la vita umana, la determinazione della somma assicurata è lasciata alle parti.
Nelle assicurazioni di somme si applica l’articolo 1908 del Codice civile che regola la stima accettata e non a si applica la regola proporzionale.
-
Una persona che svolge l’attività di libero professionista senza orario di lavoro prestabilito deve optare solo per la copertura professionale?
Assolutamente no, all’attività di libera professione manca la caratteristica della continuità e, pertanto, non è possibile definire quando inizia e quando finisce il rischio professionale.
La polizza dovrà coprire sia il rischio professionale che quello extra professionale.
-
Per i rischi professionali cosa prevedono le tariffe?
Le tariffe prevedono un tasso per la morte, uno per l’invalidità permanente ed uno per l’inabilità temporanea: essi sono distinti per singola garanzia e sono espressi in millesimi per il caso premorienza ed invalidità permanente ed in euro per il caso di inabilità temporanea.
-
Per quale massimo lasso di tempo può essere corrisposta l’inabilità temporanea?
La diaria viene corrisposta per un massimo di 365 giorni. Esistono diverse tipologie di Diarie tra cui:
- Diaria da Ricovero: l’Assicurato sceglie un importo che gli verrà corrisposto per ogni giorno di Ricovero in struttura ospedaliera pubblica o privata (anche in regime di Day-Hospital). La Compagnia corrisponderà l’indennità per ogni giorno di Ricovero e al massimo per 365 giorni.
- Diaria da Gesso. L’Indennità per applicazione di Gessatura o Tutore Immobilizzante è prestata per ogni giorno di applicazione e per un periodo massimo pari a 60 giorni.
- Diaria da Inabilità Temporanea. Questa Garanzia è molto costosa ed è prestata nel caso in cui, a seguito di infortunio, l’Assicurato si trovi nell’incapacità fisica di lavorare. Può essere corrisposta fino ad un massimo di 1 anno.