False assicurazioni in caso di incidente
Nel nostro Paese ormai non passa giorno senza che la cronaca registri almeno un caso di false assicurazioni auto erogate da finte società o da qualche taroccatore che per sbarcare il lunario crea dei talloncini molto simili agli originali. Pratiche sempre più diffuse, che hanno suscitato nei mesi scorsi un acceso dibattito tra l'Ania, l'associazione delle imprese assicurative, preoccupata per la crescita consistente del fenomeno, e le associazioni dei consumatori. Queste ultime, pur senza giustificare gli illeciti commessi, hanno ritenuto opportuno sottolineare che questi reati sono in parte dovuti anche all'elevato costo delle Rc auto in Italia, in media il doppio di Francia, Spagna e Germania.
Va però ricordato che girare con un'assicurazione falsa o contraffatta, oltre a costituire un reato, espone a un grave rischio in caso d'incidente sia per chi lo provoca sia per chi lo subisce. Ecco allora che prima di sottoscrivere un contratto di assicurazione è bene leggere le condizioni e accertarsi che la compagnia assicurativa sia seria e affidabile. In tal caso, se dovesse verificarsi un sinistro stradale si è coperti dall'assicurazione.
Ma cosa fare in caso d'incidente? Che si tratti di un piccolo tamponamento o di un incidente grave, sapere cosa fare può rendere l'esperienza un po' meno traumatica, almeno dal punto di vista delle procedure "amministrative" relative al sinistro. Ecco allora alcuni consigli per fare un po' di chiarezza sui termini e sulle procedure partendo dalla modulistica base.
Il modulo blu (o modello per la constatazione amichevole di incidente) serve per "scattare una fotografia" di quanto è accaduto e per questa ragione va compilato in ogni sua parte, anche quando sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. Dopo essere stato compilato il modulo deve essere firmato dalle parti coinvolte nell'incidente e successivamente inviato alla compagnia che dovrà provvedere a risarcire il danno. Se il modulo viene firmato da entrambe le parti coinvolte si assume che l'incidente sia avvenuto nel modo indicato, a meno che la compagnia assicurativa non disponga di prove in grado di certificare il contrario.
È bene però non firmare il modulo nel caso in cui, messo l'accaduto nero su bianco, emergano posizioni e versioni differenti in merito all'incidente. In tal caso può essere invece utile compilare e firmare due moduli CAI (altro nome del modulo blu) separati.
Il tempismo per la denuncia del sinistro è fondamentale e va fatto alla propria agenzia e compagnia di assicurazioni entro e non oltre i tre giorni dalla data in cui è avvenuto l'incidente. Per quanto riguarda il risarcimento del danno, l'automobilista danneggiato e non responsabile (o parzialmente non responsabile) dell'incidente stradale può chiedere di essere risarcito (si tratta in genere di un risarcimento forfettario) direttamente dal proprio assicuratore attraverso il cosidetto risarcimento diretto.
Questo risarcimento viene applicato solo se lo scontro coinvolge due veicoli a motore, mentre se vi sono più veicoli interessati al sinistro la procedura da attuare sarà quella classica, ossia rivolgendosi alla compagnia assicurativa della controparte.
(Fonte: Help Consumatori, Supermoney.eu)
26 / 09 / 2010
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