Cessazione del rischio
Di seguito verranno definiti i termini assicurativi indicati con descrizione accurata del servizio/termine/prodotto secondo le normative vigenti nel mondo delle compagnie assicurative.
CESSAZIONE DEL RISCHIO
Come indicato dal Codice Civile si ha la Cessazione del rischio durante il perdiodo assicurativo e/o assicurazione qualora si verifichi le seguenti condizioni : Il contratto si scioglie (1453 e seguenti) se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza (1335) sono dovuti per intero. Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.
11 / 06 / 2011
Pagine correlate termini assicurativi
Commenti e opinioni
Scrivi
il tuo commento sulla pagina
'Cessazione del rischio '
Contatti
Per contattare la redazione del sito Ecodelrisparmio scrivere all'indirizzo email ecodelrisparmio@gmail.com
Link e bibliografia
Link utili per approfondire il tema termini assicurativi assicurazioni Cessazione del rischio
Segnala un sito/link di approfondimento
|