Assicurazione RC Auto il decreto Bersani
Di seguito potrete consultare il testo integrale del Decreto Bersani n° 7 del 31.01.2007, nel quale si affronta la tematica delle classi di merito, concorrenza e tutela del consumatore nei servizi assicurativi. Anche se molto chiaro, ad oggi, pochi italiani hanno scelto di avvalersi di quanto enunciato: i motivi di questa scelta sono senz'altro imputabili ad una scarsa conoscenza del mercato e degli approfondimenti in tema assicurativo. Quanti di voi sanno che un neopatentato può stipulare una polizza assicurativa con la classe di uno dei membri del proprio nucleo familiare?
Art. 5. Misure per la concorrenza e per la tutela del
consumatore nei servizi assicurativi 1. I divieti di
cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano alle
clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a
tutti i rami danni, a decorrere dal termine previsto dal medesimo
articolo. 2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni
private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi: «4-bis. L'impresa
di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto,
anche aggiuntivo al precedente, con le formule di cui all'articolo 133, a
prescindere dalla contestuale vigenza di un'altra polizza, non può
assegnare al contraente una classe di merito più sfavorevole rispetto a
quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le
imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di
classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del
contraente, che e' individuata nel responsabile principale del sinistro,
secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo
un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile
accertare la responsabilità principale, la stessa si computa pro quota
in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale
variazione di classe a seguito di più sinistri. 4-quater.
E' fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare
tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla
classe di merito.». 3. All'articolo 136 del codice delle
assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis.
Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario
completo in tutte le sue estensioni organizzato dall'ISVAP, sulla base
dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un
servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che
consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse
imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale.».
4. Al
primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: «In caso di durata poliennale, l'assicurato ha
facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con
preavviso di sessanta giorni». 5. Le clausole in contrasto con le
prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo
1418 del codice civile, fatta salva la facoltà degli operatori di
adeguare le clausole vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto entro i successivi sessanta giorni.
18 / 05 / 2010
Pagine correlate rc auto
Commenti e opinioni
Scrivi
il tuo commento sulla pagina
'Assicurazione RC Auto il decreto Bersani '
Contatti
Per contattare la redazione del sito Ecodelrisparmio scrivere all'indirizzo email ecodelrisparmio@gmail.com
Link e bibliografia
Link utili per approfondire il tema rc auto assicurazione rc auto decreto bersani
Segnala un sito/link di approfondimento
|
|