Assicurazione danni fisici sul lavoro
Quano si è vittime di un danno fisico sul posto di lavoro,ed in virtù del premio assicurativo pagato all'INAIL in quanto lavoratori, si ha diritto ad un risarcimento che può appartenere a due diverse tipologie di casistica: la causa del danno e le conseguenze del danno stesso. Per quel che concerne la causa del danno si rientra nella casistica degli infortuni e delle malattie professionali: i primi sono di natura fortemente traumatica e imprevedibili, nel secondo caso sono tutt i "malesseri" fisici derivati e/o scaturiti da malattie assunte sul posto di lavoro. Analizzando, invece, le conseguenze del danno subito, rientriamo in una casistica ben definita: invalidità temporanea, invalidità permanente e caso di morte. Per invalidità temporanea si intendono tutti i danni che originano una invalidità con durata limitata nel tempo; essa viene risarcita con una diaria per il numero di giorni di assenza dal posto di lavoro.L'assicurazione INAIL per l'invalidità temporanea ha una franchigia di 3 giorni, ne consegue che il risarcimento della diaria scatterà dal 4° giorno fino all'effettiva guarigione del soggetto assicurato. L'invalidità permanente riguarda tutte le lesioni fisiche e/o menomazioni non curabili nel tempo: il risarcimento avviene attraverso un indennizzo.In caso di morte, la rendita viene erogata agli eredi in percentuale ripartita secondo parametri stabiliti dallo stesso INAIL e la richiesta deve pervenire entro 90 giorno dalla data dell'incidente.
03 / 06 / 2010
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